NORMATIVA VIGENTE E STANDARD DI QUALITÀ DELL’ARIA

La “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, ha abrogato il quadro normativo preesistente ed ha incorporato gli sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, con questo radicale aggiornamento del quadro normativo l’azione comunitaria si è orientata in due direzioni: una l’individuazione di limiti di concentrazione per i diversi inquinanti, orientati alla protezione della salute umana e degli ecosistemi, e dall’altro la messa a punto di un programma di controllo e gestione del territorio che consenta una più efficace visione delle criticità e delle strategie di intervento da adottare

La Direttiva, quindi:

  • fissa limiti e obiettivi concernenti la qualità dell’aria ambiente;
  • stabilisce metodi e sistemi comuni di valutazione della qualità dell’aria;
  • stabilisce gli strumenti di diffusione delle informazioni sulla qualità dell’aria.

Nello specifico la Direttiva intende «evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente», ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. Si tratta di combattere «alla fonte» l’emissione di inquinanti e di definire misure più efficaci a livello locale, nazionale e comunitario. Ha, inoltre, lo scopo di valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni, nonché ottenere informazioni per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie.

In Italia la Direttiva 2008/50/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155, modificato, poi, nel 2012 con il D. Lgs. n. 250. Tale Decreto costituisce un testo unico sulla qualità dell’aria, andando a comprendere anche i contenuti del D. Lgs. 152/2007. Nella tabella che segue si riportano i valori limite o obiettivo definiti dal D. Lgs. 155/2010 per gli inquinanti normati ai fini della protezione della salute umana.

Inquinante Concentrazione Periodo di mediazione Entrata in vigore Superamenti annui permessi
PM2.5 25 µg/m3 1 anno 01/01/2015
SO2 350 µg/m3 1 ora 01/01/2005 24
125 µg/m3 24 ore 01/01/2005 3
NO2 200 µg/m3 1 ora 01/01/2010 18
40 µg/m3 1 anno 01/01/2010
PM10 50 µg/m3 24 ore 01/01/2005 35
40 µg/m3 1 anno 01/01/2005
Piombo 0.5 µg/m3 1 anno 01/01/2005
CO 10 mg/m3 Masssimo giornaliero su media mobile 8 ore 01/01/2005
Benzene 5 µg/m3 1 anno 01/01/2010
Ozono 120 µg/m3 Massimo giornaliero su media mobile 8 ore 01/01/2010 25 su una media di 3 anni
Arsenico (As) 6 ng/m3 1 anno 31/12/2012
Cadmio (Cd) 5 ng/m3 1 anno 31/12/2012
Nichel (Ni) 20 ng/m3 1 anno 31/12/2012
Benzo(a)pirene 1 ng/m3 1 anno 31/12/2012

Il Decreto 155/2010 individua quattro fasi fondamentali:

  • la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione;
  • la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;
  • l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di emissione;
  • il miglioramento generale della qualità dell’aria.

Il D.Lgs. 155/10 stabilisce:

  • i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
  • le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto e ozono;
  • la soglia di informazione, valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l’ozono;
  • il valore limite e il valore obiettivo per il PM5;
  • i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, idrocarburi policiclici aromatici.

In tema di pianificazione e programmazione, il D. Lgs. 155/10 disciplina le attività che necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria. Il Decreto prevede che i Piani debbano agire sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Si prevede anche la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali, qualora tutte le possibili misure contenute nei Piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento ove sia determinante l’impatto di sorgenti su cui le Regioni e le Province Autonome non esercitano competenza amministrativa e legislativa.